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Decreto sicurezza e lavoratori disabili


Il Decreto Salute e Sicurezza sul Lavoro (art. 14 bis del D.L. n. 159/2025 convertito in legge n. 198/2025) introduce importanti novità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

La riforma, modificando l’articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68:

  • amplia i soggetti che possono essere coinvolti nelle convenzioni con i datori di lavoro privati obbligati all’assunzione di lavoratori con disabilità e
  • innalza fino al 60% la quota di riserva copribile mediante le convenzioni.

Una ulteriore novità riguarda l’istituto del distacco dei lavoratori per l’esecuzione delle commesse.

Fonte: Ministero del lavoro

Rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili.

Il Decreto Sicurezza eleva dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni – previste dalla normativa vigente – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Il Decreto Sicurezza prevede che il soggetto destinatario delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro possa porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (nel rispetto della normativa in materia di distacco e a condizione che il distacco in parola sia esplicitato nella convenzione). Specifica che, se il distacco avviene sulla base di tali convenzioni, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione.

Il Decreto Sicurezza inserisce anche gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le c.d. società benefit tra i soggetti destinatari con cui possono stipularsi le suddette convenzioni.

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