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Auto concesse in uso promiscuo e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 14/E del 21 gennaio 2026, ha fornito un chiarimento circa la correttezza fiscale di una nuova car policy (“Car Flexi”) rivolta a manager, che prevede l’assegnazione di auto in uso promiscuo a basse emissioni.

Il modello stabilisce che il dipendente sostenga l’intero costo dell’auto, tramite una trattenuta mensile pari al valore convenzionale del fringe benefit e tramite la riduzione della retribuzione variabile, calcolata tenendo conto del residuo onere a carico dell’azienda.

Con l’interpello, la società ha domandato se tale meccanismo sia conforme all’art. 51, comma 1, del TUIR e non violi le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente e gli obblighi del sostituto d’imposta.

La disposizione contenuta nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato  a  tassazione  «al  netto delle  somme  eventualmente  trattenute  al  dipendente», deve intendersi riferita, come si evince dalla citata circolare n. 326 del 1997, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, MA SOLO A QUELLE EVENTUALMENTE RICHIESTE DAL DATORE PER L’USO A FINI PERSONALI DEL VEICOLO STESSO, DETERMINATE SULLA BASE DELLE TABELLE ACI.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia quanto segue.

Con riferimento al caso di specie, l’Istante intende chiedere ai collaboratori che aderiscono all’offerta ”Car Flexi” di partecipare interamente all’onere sostenuto dall’azienda per l’assegnazione in uso promiscuo del veicolo.

In particolare, dalla tabella rappresentata nell’istanza contenente un esempio numerico si evince che la partecipazione del collaboratore all’onere sostenuto dalla Società avviene mediante una «trattenuta auto mensile», che nell’arco temporale di dodici mesi è pari al totale del valore convenzionale del fringe benefit, determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR

L’Agenzia delle Entrate evidenzia quanto segue.

L’Istante intende, inoltre, trattenere la differenza tra il costo totale sostenuto dalla Società (canone annuo del noleggio) e l’importo corrisposto tramite trattenuta mensile dal collaboratore (pari al valore convenzionale del fringe benefit), dalla retribuzione variabile ”lorda” del collaboratore, determinando così la «retribuzione variabile percepita» dal collaboratore da assoggettare a tassazione.

Tanto premesso, alla luce della normativa e della prassi sopra richiamate, si ritiene che il collaboratore possa concorrere all’onere complessivo sostenuto dalla Società per l’assegnazione dell’autoveicolo in uso promiscuo azzerando il valore del fringe benefit attraverso una trattenuta mensile, nell’arco temporale di dodici mesi, corrispondente al valore del fringe benefit determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia quanto segue.

Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall’Istante, le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla Società dovranno essere trattenute dall’importo ”netto” della retribuzione variabile, in quanto   il valore del fringe benefit eccendente il valore determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai sensi del comma 1 dell’art.51 del TUIR.

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