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Decreto attuativo per incentivare attività imprenditoriali nei settori strategici Decreto Coesione


Il Ministero del Lavoro, di concerto con i Ministeri per gli Affari Europei, delle Imprese e dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025, il Decreto 3 aprile 2025, con i criteri e le modalità attuative dell’esonero introdotto dell’articolo 21, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici).

Si tratta di un beneficio al fine di incentivare l’occupazione giovanile. In particolare riguarda le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Articolo 21 D.L. 60/2024 (L. 95/2024)Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

Al fine di incentivare l’occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

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