
Agenzia Entrate e esenzione fiscale per pagamento o rimborso canoni di locazione neoassunti che si trasferiscono oltre 100 km
Con la circolare n. 4 del 16 maggio 2025(punto 2.7), l’Agenzia delle Entrate ha fornito le proprie indicazioni operative riguardanti il contributo del datore di lavoro nei confronti del neoassunto che ha cambiato residenza dopo aver stipulato un CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO a partire da gennaio 2025.
La norma è inserita all’interno dellaLegge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e rappresenta uno strumento per favorire forme disoccupazione stabile che comportano l’abbandono della propria residenza con il cambio che porta il lavoratore a vivere in un’altra città oltre 100 km.
Infatti con i commi da 386 a 389 la Legge di Bilancio 2025 dispongono la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione e nel limite complessivo di 5.000 euro annui, delle somme erogate dai datori di lavoro, o da questi rimborsate ai medesimi lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori, a condizione che
- i lavoratori assunti a tempo indeterminato siano titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro e
- abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di 100 chilometri da quello di precedente residenza.
Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini contributivi e si computano nell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del lavoratore dipendente, nonché ai fini dell’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.
La non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore delle predette somme, erogate o rimborsate dai datori di lavoro, opera in relazione ai lavoratori dipendenti, assunti con CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, che abbiano percepito – come anticipato – un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato, ossia nell’anno 2024.
Ai fini della verifica del limite di reddito di lavoro dipendente, occorre considerare il reddito soggetto a tassazione ordinaria. Dal computo del reddito devono, pertanto, essere esclusi eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata.
Il beneficio in commento ha ad oggetto le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione di «fabbricati locati». La disposizione subordina l’agevolazione alla circostanza per cui il neoassunto trasferisca «la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza».
In altri termini, il lavoratore deve essere titolare di un contratto di locazione, di qualunque tipo, purché riferito all’unità immobiliare ubicata nel Comune di lavoro, qualora quest’ultimo disti più di cento chilometri dal Comune di precedente residenza.
Con particolare riguardo alla locuzione «canoni di locazione, l’AE ritiene che debba farsi riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.
Con riferimento alle «spese di manutenzione», l’AE è dell’avviso che siano oggetto della disciplina in commento quelle sostenute in relazione all’immobile relativo al predetto contratto (ossia le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni, le spese per il servizio di portineria).
Per beneficiare della misura agevolativa in esame è necessario che LE COPIE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E DEGLI ALTRI DOCUMENTI UTILI AD ATTESTARE LE SPESE SIANO RESE DISPONIBILI AL DATORE DI LAVORO E CONSERVATE per un eventuale controllo da parte degli organi a ciò deputati.
L’AE fa presente in relazione alle spese rimborsate il contribuente non potrà beneficiare di altre agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista per i canoni di locazione di unità immobiliari di cui all’articolo 16, commi da 01 a 1-ter, del TUIR, in quanto le suddette spese, oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.