
Corte Costituzionale e sanzione amministrativa prevista in caso di omissione contributiva
Con la sentenza n. 103 del 8 luglio 2025 Corte costituzionale, ha ritenuto INFONDATA la questione di legittimità, sollevata con riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificato dall’art. 23, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, secondo cui il datore di lavoro che manca di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, entro la soglia di € 10.000,00 annui, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
Pertanto secondo la Consulta è corretta la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione contributiva.
La Corte ha ritenuto che il contrasto all’evasione contributiva, che nella specie concerne somme destinate all’erogazione al lavoratore di prestazioni essenziali e attinenti a beni irrinunciabili, giustifichi la severità della risposta sanzionatoria, che appare così proporzionata alla gravità della condotta e al grado di protezione costituzionale dei beni coinvolti.
Il giudizio di ragionevolezza della scelta legislativa – secondo la Suprema Corte – vale anche se se si concretizza con la sanzione amministrativa prevista entro la soglia di € 10.000,00 annui di omissione contributiva un trattamento più severo rispetto alla sanzione penale prevista a carico del datore di lavoro che omette il versamento per importi superiori alla soglia di € 10.000,00 annui, nel caso di conversione in pena pecuniaria della sanzione detentiva.