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Contributi INPS da versare entro il 20 agosto 2025 per le ferie 2023 non godute


Ricordiamo che in base al D.Lgs. 66/2003 il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annue:

  • 2 settimane da fruire nell’anno di maturazione;
  • le restanti entro 18 mesi dalla fine dell’anno.

Le 4 settimane minime legali non possono essere pagate tranne in caso di cessazione del rapporto. Le ferie annue che maturano oltre le 4 settimane possono essere invece oggetto di monetizzazione.

L’Inps richiede il versamento dei contributi trascorsi 18 mesi dalla maturazione delle ferie.

Per le ferie maturate nel 2023, il termine massimo di fruizione è quindi il 30 giugno 2025.

Pertanto entro il 20 agosto 2025 è obbligatorio versare i contributi previdenziali sulle ferie maturate nel 2023 e non ancora godute dai lavoratori subordinati. Il compenso legato a ferie non godute diventa pertanto imponibile ai fini previdenziali e l’obbligo contributivo non può essere rinviato, anche se l’effettiva fruizione delle ferie avverrà successivamente. Questa scadenza riguarda anche le ferie non ancora effettivamente fruite.

I datori di lavoro devono:

  • calcolare i contributi sulle ferie residue 2023 e includerli nel LUL di luglio 2025.
  • versare i contributi entro il 20 agosto 2025, anche se le ferie non sono ancora state godute.
  • inviare la denuncia Uniemens entro il 31 agosto.

Il versamento deve avvenire tramite modello F24, mentre la denuncia Uniemens deve essere inviata entro il 31 agosto 2025.

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