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Congedo di paternità obbligatorio anche per la madre intenzionale  


La Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2025 ha ritenuto incostituzionale l’articolo 27-bis, del Decreto Legislativo n. 151/2001, per violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione, laddove non contempla l’ipotesi di coppie omogenitoriali femminili in cui entrambe le madri siano registrate nei registri dello stato civile.

La Consulta ha affermato che anche la madre intenzionale, non biologica ma legalmente riconosciuta, ha diritto al congedo previsto per la figura paterna.

Secondo la corte il progetto genitoriale condiviso, in linea con la volontà di cura e di responsabilità verso il minore, ha un rilievo determinante, indipendentemente dalla composizione di genere della coppia.

L’INPS, con il Messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, comunica che, dallo scorso 24 luglio, sono entrati in vigore gli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 115 depositata il 21 luglio 2025, e, dunque, nell’ambito di una COPPIA OMOGENITORIALE FEMMINILE, la lavoratrice dipendente che risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio (disciplinato dall’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001).

L’Istituto precisa che la comunicazione di fruizione del congedo da parte della madre intenzionale deve essere effettuata al proprio datore di lavoro, che provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’INPS.

Solo in alcuni casi residuali, nei quali l’indennità viene erogata direttamente dall’Istituto, la domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all’INPS.

 

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