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Circolare Agenzia delle Entrate novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e delle indennità


La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026 fornisce le istruzioni operative sulle novità contenute nella Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

A) INCREMENTI RETRIBUTIVI DEI RINNOVI CONTRATTUALI

L’articolo 1, comma 7, della Legge di Bilancio 2026, per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

L’Agenzia delle Entrate (Circ. AE n.2/2026) puntualizza quanto segue.

  • L’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
  • Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi TUTTI I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da PIÙ RAPPORTI DI LAVORO.
  • L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione di RINNOVI DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.
  • L’imposta sostitutiva riguarda, fermo restando il principio di cassa allargato (ossia entro il giorno 12 del mese di gennaio 2027), gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026.

Sono esclusi, quindi, dall’agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026.

Nondimeno, si ritiene che, QUALORA L’EROGAZIONE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI DERIVANTI DAI RINNOVI CONTRATTUALI, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni contrattuali, SIA DISTRIBUITA IN PIÙ ANNI, l’imposta sostitutiva si applichi comunque alle tranche di incremento corrisposte DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.

Con riferimento ALL’AMBITO APPLICATIVO dell’imposizione agevolata, in considerazione del dettato normativo, l’AE ritiene che l’agevolazione si applichi AI SOLI INCREMENTI RETRIBUTIVI, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella RETRIBUZIONE DIRETTA, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità.

Sono, altresì, INCLUSI nell’applicazione dell’imposta sostitutiva GLI ISTITUTI RETRIBUTIVI INDIRETTI interessati dai medesimi incrementi retributivi quali LE ASSENZE, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ, INFORTUNIO).

Rimangono sempre ESCLUSI gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.

Restano, altresì, ESCLUSE dall’ambito applicativo della norma

  • le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate UNA TANTUM al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere straordinario,
  • nonché il trattamento di fine rapporto (TFR) trattandosi di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.

Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di SUPERMINIMO, l’AE ritiene che anche quest’ultimo possa beneficiare dell’agevolazione sui predetti incrementi retributivi.

Nel caso in cui l’aumento contrattuale riguardi i redditi di lavoratori dipendenti che godono del regime agevolativo previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per i lavoratori impatriati, l’AE ritiene che la misura agevolativa si applichi alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale.

I redditi assoggettati a tassazione con l’imposta sostitutiva NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle DETRAZIONI a esso commisurate.

Ai fini del riconoscimento del TRATTAMENTO INTEGRATIVO di cui all’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, il reddito di lavoro dipendente che è assoggettato a imposta sostitutiva ai sensi del comma 7 della legge di bilancio 2026 va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l’imposta lorda determinata in relazione a quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente. In caso contrario, infatti, si realizzerebbe una penalizzazione per il lavoratore dipendente, in contrasto con quella che è, per espressa previsione normativa, la finalità della disposizione, ossia quella «di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario».

Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente NON deve presentare una specifica istanza, mentre è riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta dell’imposizione sostitutiva.

Al fine di consentire al sostituto d’imposta di verificare la spettanza dell’agevolazione, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel 2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso comunica all’attuale datore di lavoro le informazioni relative ai redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro, attraverso la consegna delle certificazioni uniche (CU) o, in mancanza, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L’AE precisa che, qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta (ad esempio il lavoratore domestico), egli può beneficiare della misura agevolativa sugli aumenti contrattuali nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.

L’AE precisa che, qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta (ad esempio il lavoratore domestico), egli può beneficiare della misura agevolativa sugli aumenti contrattuali nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.

Resta fermo che in sede di DICHIARAZIONE DEI REDDITI il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Del pari, il dipendente utilizza la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla utilizzando i CODICI TRIBUTO istituiti con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026.

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti la predetta imposta sostitutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

B) MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO, NEI GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE E INDENNITÀ DI TURNO

  • Per l’anno 2026, i commi 10 e 11 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 prevedono l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con aliquota pari al 15 per cento, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.
    • I commi 10 e 11 della Legge di Bilancio 2026 hanno introdotto, per l’anno 2026, misure fiscali di favore con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni.
  • per le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, come individuati dai CCNL; sul punto, stante il tenore letterale della norma, il “riposo settimanale” è quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica;
  • per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL; quanto alla nozione di turno, la stessa è rinvenibile nelle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 66 del 2003, nonché nell’ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nella contrattazione collettiva nazionale.

Le predette somme, erogate nell’anno 2026, sono soggette a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite annuo di 1.500 euro.

Restano altresì ESCLUSE dall’ambito applicativo della disposizione:

  • le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché
  • gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o
  •  quelli differiti (TFR), o
  •  ancora le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).
  • le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché,

  • i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Sono, difatti, interessati dalla disciplina in esame esclusivamente gli importi “aggiuntivi” collegati agli istituti richiamati, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l’esclusione delle somme relative a lavoro straordinario.

L’agevolazione in commento non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.

Per fruire della tassazione agevolata, il lavoratore dipendente NON deve presentare una specifica istanza.

E’ invece riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria attraverso un’espressa rinuncia scritta dell’imposizione sostitutiva.

L’imposta sostitutiva è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.

Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

Si ricorda che i redditi assoggettati a tassazione con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle DETRAZIONI a esso commisurate.

Per evitare penalizzazioni, ai fini del riconoscimento del TRATTAMENTO INTEGRATIVO di cui all’articolo 1 del D.L. n. 3 del 2020, il reddito di lavoro dipendente che è assoggettato a imposta sostitutiva va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l’imposta lorda determinata in relazione a quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.

La legge dispone che, laddove il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi (CU) per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

L’AE ritiene, al riguardo, che l’attestazione del predetto importo debba essere resa tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e possa essere sostituita dalla consegna, all’attuale datore di lavoro, delle certificazioni uniche (CU) relative a ciascun precedente rapporto di lavoro svolto nell’anno 2025.

Qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta (ad esempio il lavoratore domestico), può beneficiare della detassazione delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno e festivo e delle indennità di turno nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di riferimento.

L’imposta sostitutiva si applica alle somme erogate, nell’anno 2026, fermo restando il rispetto del c.d. principio di cassa allargato, a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e di indennità di turno, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro.

Tale limite annuo rappresenta una FRANCHIGIA e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie.

Al riguardo, la legge prevede che, ai fini del limite annuo di 1.500 euro, non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva disciplinata all’articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il dipendente è, in ogni caso, TENUTO A COMUNICARE al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nelle ipotesi in cui, nel corso del 2026, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente e percepito somme già assoggettate a imposta sostitutiva, superando in tal modo il limite di 1.500 euro stabilito dalla norma.

Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Del pari, il dipendente utilizza la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026.

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti la predetta imposta sostitutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

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