
Aggiornati i moduli Inps Regime “de minimis”
L’INPS, con il messaggio n. 3339 del 6 novembre 2025, fornisce le indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime “de minimis”), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di aiuto concedibili.
Il massimale (settore generale) Regolamento (UE) 2023/2831 è pari a 300.000 euro (dal 1° gennaio 2024).
L’aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola “impresa unica”.
Gli aiuti possono essere richiesti attraverso:
- moduli telematici: per le agevolazioni gestite online, i moduli sul Portale delle Agevolazioni sono già stati aggiornati automaticamente;
- moduli cartacei: per le agevolazioni che non hanno un modulo online (es. alcuni incentivi per chi assume percettori NASpI), bisogna usare il nuovo modulo di dichiarazione.
Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale (modulo SC105).
Per gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di concedibilità di EUR 100.000 previsto dal regolamento (UE) 1407/2013 e trova applicazione il massimale generale di EUR 300.000 di cui al regolamento (UE) 2023/2831.
Il triennio di riferimento per i regolamenti n. 1408/2013 (settore agricolo), n. 2023/2831 (settore generale) e n. 2023/2832 (SIEG) è da intendersi come tre anni solari da calcolare a ritroso dalla data di concessione dell’aiuto.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” di settore concessi da uno Stato membro si computa con riferimento a un arco di tre anni e si riferisce all’impresa unica.