
Accordo bilaterale con il Giappone
L’INPS, con messaggio n. 3407 del 12 novembre 2025, fornisce istruzioni operative ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori distaccati dal Giappone in Italia con doppio contratto.
L’INPS, già con circolare n. 52 del 2024, relativa all’Accordo tra la Repubblica Italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, entrato in vigore dal 1° aprile 2024, aveva precisato che l’art. 7 dell’Accordo regola anche l’ipotesi in cui il lavoratore distaccato in uno degli Stati contraenti stipuli un contratto di lavoro locale con l’azienda distaccataria.
In particolare, l’Istituto aveva precisato che è possibile che un lavoratore proveniente dal Giappone, distaccato dal proprio datore di lavoro giapponese (e riconducibile in particolare alla figura del “CEO”), stipuli in Italia un contratto di lavoro, ulteriore rispetto a quello che ha originato il distacco in Italia, con un datore di lavoro italiano che sia filiale dell’azienda madre giapponese.