
Riduzione del contributo addizionale CIGO e del contributo ordinario FIS
L’INPS, in un comunicato stampa pubblicato in data 11 febbraio 2025, informa che sono in fase di invio le comunicazioni alle aziende in possesso dei requisiti per la riduzione, a partire dal 1° gennaio 2025, del contributo addizionale CIGO e del contributo ordinario FIS, in base a quanto illustrato dalla circolare INPS n. 5/2025.
L’attribuzione automatica del codice ha richiesto una complessa attività di elaborazione dei dati riguardanti tutte le aziende potenzialmente interessate dalle novità, e sarà ripetuta ciclicamente per verificare il mantenimento delle condizioni per la fruizione della riduzione.
Le aziende interessate riceveranno la comunicazione direttamente sul loro cassetto bidirezionale.
Con i decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, di adeguamento, rispettivamente, del FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) E DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022) è stata introdotta, tra l’altro, una riduzione della aliquota del contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori). La suddetta riduzione dell’aliquota della contribuzione di finanziamento dei Fondi medesimi decorre dal 1° gennaio 2025.
Analogamente, le previsioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, hanno disposto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, una specifica riduzione sulla contribuzione addizionale, in relazione ai trattamenti di INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA E STRAORDINARIA.
L’INPS, con la circolare n. 5 del 20 gennaio 2025, fornisce le istruzioni operative e contabili sulla riduzione del contributo ordinario, a partiredal 1° gennaio 2025, a favoredei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, e della contribuzione addizionale CIGO/CIGS/CIGD.
Fondo di Integrazione Salariale e Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
È prevista una riduzione a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di Assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.