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Regime agevolato Impatriati anche per lavoro da remoto per datore estero


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 2/E del 12 gennaio 2026, esamina l’accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 209/2023, in relazione a una lavoratrice che rientra in Italia dall’estero e svolge attività di lavoro dipendente per una società estera, prevalentemente in smart working dall’Italia.

L’Agenzia delle entrate rileva che con la circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, riferita al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 209 (di seguito, ”vecchio regime”), è stato, tra l’altro chiarito che «detto regime è applicabile in via temporanea, a partire dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i successivi periodi di imposta agevolabili, relativamente ai soli redditi che si considerano «prodotti in Italia».

L’articolo 23 del TUIR considera prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero

In definitiva, può accedere al «regime speciale per lavoratori impatriati» il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia».

Afferma l’Agenzia delle entrate che tali chiarimenti, seppur riferiti al vecchio regime sono applicabili anche al nuovo regime atteso che, ai fini dell’applicazione di entrambe le normative, è necessario, tra l’altro, che nel periodo d’imposta l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato.

Ciò premesso, nel caso in esame, l’Istante, che al rientro in Italia a fine 2025 presterà, in base a quanto dichiarato ed ivi assunto acriticamente, l’attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, diverso rispetto a quello per il quale era stato impiegato all’estero, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e beneficiare del nuovo regime dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni.

Resta fermo che, come già chiarito con le citate circolari n. 17/E del 2017 e n. 33/E del 2020, qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, l’Istante medesimo potrà fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.

In definitiva, può accedere al «regime speciale per lavoratori impatriati» il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia».

Afferma l’Agenzia delle entrate che tali chiarimenti, seppur riferiti al vecchio regime sono applicabili anche al nuovo regime atteso che, ai fini dell’applicazione di entrambe le normative, è necessario, tra l’altro, che nel periodo d’imposta l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato.

Ciò premesso, nel caso in esame, l’Istante, che al rientro in Italia a fine 2025 presterà, in base a quanto dichiarato ed ivi assunto acriticamente, l’attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, diverso rispetto a quello per il quale era stato impiegato all’estero, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e beneficiare del nuovo regime dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni.

Resta fermo che, come già chiarito con le citate circolari n. 17/E del 2017 e n. 33/E del 2020, qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, l’Istante medesimo potrà fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.

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