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Nuovo Bonus Mamme 2025


La Circolare n. 139 del 28/10/2025 illustra la disciplina relativa all’Articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. L’oggetto principale è l’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli, denominata “Nuovo bonus mamme”.
La circolare fornisce le istruzioni per l’applicazione di questa misura e per la presentazione delle domande.
 
Quadro Normativo e Contesto
  • L’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 95/2025 che posticipa all’anno 2026 l’esonero contributivo parziale per le donne lavoratrici con due o più figli, inizialmente previsto a decorrere dall’anno 2025 dalla legge di Bilancio 202
  • L’articolo 6, comma 2, che introduce, limitatamente all’anno 2025, l’integrazione al reddito (Nuovo bonus mamme) per le medesime lavoratrici.
Assetto e Misura del Nuovo Bonus Mamme
 
Il Nuovo bonus mamme consiste nell’erogazione di una somma di denaro per l’anno 2025
  • Misura del beneficio: L’importo è pari a 40 euro mensili
  • Periodo di Spettanza: Viene corrisposto per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo
  • Mensilità Massime: L’importo è riconosciuto per un massimo di 12 mensilità
  • Regime Fiscale: La somma non è imponibile ai fini fiscali e contributivi
  • Tempistiche di Erogazione: Le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino a novembre 2025 sono corrisposte nel medesimo mese di dicembre 2025. Se la domanda viene presentata in tempo non utile per l’erogazione di dicembre 2025, il bonus sarà erogato entro il mese di febbraio 2026, e comunque entro il 31 gennaio 2026.
Requisiti di Accesso
 
Per accedere al Nuovo bonus mamme, le lavoratrici madri devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti, disposti dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 95/2025:
 
Requisiti relativi ai Figli
Il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o perfezionarsi entro il 31 dicembre 2025. Sono inclusi i figli adottati o in affidamento preadottivo.
  • Lavoratrici con due figli: Il figlio più piccolo deve avere un’età inferiore a dieci anni (fino al mese di compimento del decimo anno)
  • Lavoratrici con tre o più figli: Il figlio più piccolo deve avere un’età inferiore a diciotto anni (fino al mese di compimento del diciottesimo anno)
Se il requisito si perfeziona dopo il 1° gennaio 2025 (es. nascita del secondo figlio), il bonus spetta dal mese in cui il requisito si perfeziona. In caso di nascita nel 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, e l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo non comportano decadenza dal diritto.
 
Requisiti di Attività Lavorativa
Le lavoratrici devono essere:
  • Lavoratrici madri dipendenti (pubbliche o private), con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
  • Lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, incluse le casse di previdenza professionali (D.lgs. n. 509/1994 e D.lgs. n. 103/1996) e la Gestione separata.
  • Rientrano anche i rapporti di lavoro intermittenti e quelli a scopo di somministrazione.
Esclusioni e Limitazioni legate al Contratto:
Sono escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative.
  • Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il bonus non è riconosciuto nei mesi o frazioni di mese nei quali sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
    •     Tale esclusione è dovuta al fatto che queste lavoratrici possono accedere all’esonero totale dei contributi IVS (articolo 1, comma 180, legge di Bilancio 2024) fino al 31 dicembre 2026.
    •     I contratti di apprendistato rientrano nei contratti a tempo indeterminato.
Requisito Economico
 
È necessario che la somma dei redditi da lavoro (autonomo o dipendente), rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025, sia pari o inferiore a 40.000 euro su base annua.
Presentazione e Gestione delle Domande
Il beneficio è erogato dall’INPS a domanda.
  • Canali di Presentazione:
    •     Sito istituzionale www.inps.it (utilizzando identità digitale: SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS).
    •     Contact Center Multicanale (numero verde 803.164 o 06 164.164 da rete mobile).
    •     Istituti di patronato.
  • Termini di Presentazione:
    •     Entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare.
    •     Per le lavoratrici i cui requisiti si perfezionano successivamente, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2026.
  • Dichiarazioni (Auto-certificazione): La richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso congiunto dei requisiti. Tra le dichiarazioni richieste vi sono:
    •     Il numero di figli e l’età del più piccolo (due figli <10 anni o tre o più figli <18 anni).
    •     La condizione di lavoratrice dipendente (non domestica) o autonoma iscritta.
    •     Per le madri con tre o più figli, la dichiarazione di non essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei mesi di richiesta del bonus.
    •     he la somma dei redditi da lavoro per il 2025 è pari o inferiore a 40.000 euro.
  • Controlli e Sanzioni: Le informazioni fornite sono sottoposte a controlli. In caso di dichiarazioni mendaci, sono previste sanzioni amministrative e penali, decadenza dal beneficio e recupero del bonus.
Regime Fiscale e ISEE
Il Nuovo bonus mamme gode di un regime di favore:
  • Non imponibilità fiscale: Non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
  • Non Rilevanza ISEE: Non rileva ai fini della determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Finanziamento e Istruzioni Contabili
Gli oneri derivanti dall’Articolo 6, commi 1 e 2, sono valutati in 480 milioni di euro per l’anno 2025.
Le istruzioni contabili prevedono che la rilevazione del Nuovo bonus mamme, a carico del bilancio dello Stato, avvenga nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia). A tal fine, vengono istituiti nuovi conti contabili per la rilevazione dei costi, del debito verso i beneficiari e per l’eventuale recupero delle prestazioni indebitamente erogate.
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