
Nuovi congedi e permessi per i lavoratori con malattie oncologiche
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, la Legge 18 luglio 2025, n. 106, con disposizioni riguardanti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
In particolare, la norma prevede:
- A) un congedo non retribuito di durata non superiore a 24 mesi, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%,
- B) 10 ore annue di permesso indennizzati (a carico INPS)(operative dal 1° gennaio 2026), per visite, esami strumentali e cure mediche, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, ovvero per i lavoratori che hanno un figlio minorenne affetto da malattia oncologica, o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
La Legge è vigente dal 9 agosto 2025.
PRICISAZIONI SULLE 10 ORE ANNUE DI PERMESSO INDENNIZZATE
Ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia. Nel settore privato, tale indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
La disposizione normativa chiarisce, inoltre, che i lavoratori interessati hanno diritto alla copertura figurativa, per i periodi utilizzati.
In relazione al riferimento all’indennità di malattia, come evidenziato nella Nota Breve del Servizio Studi del Senato n. 78 – aprile 2025, “tale richiamo sembrerebbe designare il complesso dei criteri di calcolo vigenti, variabili a seconda delle fattispecie sottostanti, quali, per esempio, la categoria del lavoratore, il numero di giorni di assenza per malattia, il ricorso o meno al ricovero in una struttura sanitaria“.
Si è in attesa di circolare da parte dell’INPS che chiarisca se, in questi casi, è dovuta anche l’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il trattamento economico complessivamente stabilito dal CCNL e che confermi se per i lavoratori che non hanno generalmente diritto all’indennità economica di malattia INPS (es. impiegati dell’industria) saranno i datori di lavoro ad erogare direttamente l’indennità ed è a loro carico. Bisogna attendere chiarimenti dall’Istituto.