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Legge di Bilancio 2026: misure fiscali che impattano sul payroll


È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 2025 la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 – 2028”.

Le disposizioni contenute nella legge sono in vigore dal 1° gennaio 2026, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Misure fiscali che impattano sulla busta paga

  • Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 1 c. 3)

Il comma 3 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 modifica le aliquote contributive IRPEF prevedendo “1. All’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».

Con tale modifica gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate a partire da gennaio 2026:

  1. fino a 28.000 euro, 23 per cento;
  2. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per cento;
  3. oltre 50.000 euro, 43 per cento
  • Revisione della disciplina delle detrazioni per oneri (art. 1 c.4)

Ricordiamo che con l’introduzione da parte della Legge di Bilancio 2025 dell’articolo 16-ter, TUIR, a decorrere dal 2025, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 75.000le detrazioni IRPEF per oneri/spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel rispetto di un limite massimo complessivo , che varia in base all’importo del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a 100.000 euro) ed in base al numero di figli fiscalmente a carico.

Con l’introduzione del nuovo comma 5-bis all’articolo 16-ter, la Legge di bilancio 2026 prevede ora che ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, fermando l’applicazione di quanto sopra, è ridotto di 440 euro l’importo della detrazione spettante per:

    • oneri detraibili nella misura del 19% , escluse le spese sanitarie di cui alla lettera c), comma 1, articolo 15, TUIR;
    • erogazioni liberali a favore di partiti politici , di cui all’ articolo 11, DL n. 149/2013 ;
    • premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi , di cui al comma 4, quinto periodo, articolo 119, DL n. 34/2020
  •  Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali (art.1 c.7)

Il comma 7 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, introduce la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi.

La norma prevede che

    • limitatamente all’anno 2026,
    • gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato,
    • in conseguenza di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 20242025 e 2026,
    • siano assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%,
    • a condizione che il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente , nell’anno 2025 , di importo non superiore a 33.000 euro.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare , con atto scritto, al regime di tassazione sostitutiva, con la conseguente applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF anche sugli importi derivanti dall’incremento contrattuale.

Viene, infine, previsto che per l’ accertamento, la riscossione , le sanzioni e il contenzioso, riguardanti l’imposta sostitutiva in oggetto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposta sui redditi.

  • Disposizioni sulla tassazione dei premi di produttività (art.1 commi 8- 9)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene temporaneamente modificata:

    • l’imposta sostitutiva e
    • il tetto massimo detassabile

previsti per i premi di risultato (PDR) collettivi di ammontare variabile (incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili) e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Infatti l’art.1 commi 8 e 9 della L. 199/2025 modifica la Legge di Bilancio 2025 (comma 385, articolo 1 L. 207/2024) e il comma 182, articolo 1 della Legge n. 208/2015, prevedendo che:

    • l’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% sia prevista limitatamente al 2025;
    • per gli anni 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sia pari all’ 1% ed entro un limite di importo complessivo pari a 5.000 euro annui.
  • Disposizioni sulla tassazione delle indennità e  maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni (art.1 commi 10-12)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene previsto, per il 2026, che siano assoggettate all’imposta sostitutiva del 15%, salvo espressa rinuncia scritta ed entro il limite annuo di euro 1.500, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

    1. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del comma 2, articolo 1, D. Lgs. N. 66/2023 e dei CCNL;
    2. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
    3. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità.

La disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a 40.000 euro.

Il reddito è da attestare per iscritto da parte del lavoratore qualora il sostituto che applica l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente.

La norma prevede inoltre che:

    • ai fini del predetto limite di euro 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell’impresa detassati;
    • restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dal CCNL e dalla normativa vigente;
    • per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  • Disposizioni sulla tassazione dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori (art.1 comma 13)

La Legge di Bilancio 2026 proroga a tutto l’anno 2026la norma, introdotta dall’art. 6, comma 1, terzo periodo, della Legge n. 76/2025  recante “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese ”, in virtù della quale “… i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.”.

Si tratta di una riduzione transitoria IRPEF sui dividendi di azioni corrisposti ai lavoratori.

La Legge di Bilancio 2026 proroga a tutto l’anno 2026la norma, introdotta dall’art. 6, comma 1, terzo periodo, della Legge n. 76/2025  recante “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese ”, in virtù della quale “… i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.”.

Si tratta di una riduzione transitoria IRPEF sui dividendi di azioni corrisposti ai lavoratori.

  • Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto (buoni pasto) rese in forma elettronica (art. 1 c. 14)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene modificata la disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (c.d. ticket restaurant).

La novità riguarda l’importo giornaliero non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (devono essere destinati alla generalità o a categorie omogenee), che viene incrementato, a partire dal 1° gennaio 2026, dagli attuali 8,00 euro giornalieri a 10,00 euro giornalieri.

Si ricorda che il superamento del limite giornaliero di esenzione comporta l’imponibilità previdenziale e fiscale per il solo valore che eccede.

Restano confermate le altre misure previste sulle diverse forme di somministrazione del vitto da parte del datore di lavoro dall’art. 51, c. 2, lett. c) TUIR e le condizioni di fruizione.

  • Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1 c.18-21)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene confermato, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE, CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITOpari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. N. 66/2003 , effettuare nei giorni festivi.

Analogamente a quanto previsto per i periodi d’imposta 2023, 2024 e 2025, il sostituto d’imposta, nel corso del 2026, riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attestato per iscritto l’importo del reddito dipendente ottenuto nel 2025(non superiore a euro 40.000), e compensa il credito così maturato nel Mod. F24 (codice tributo 1702), indicando poi tali somme nella Certificazione Unica.

  • Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (art.1 commi 25 – 26)

La Legge di Bilancio 2026 interviene sull’articolo 24- bis del TUIR in materia di “Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia”, che prevede – in caso di trasferimento della residenza in Italia – la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’ estero (calcolata in via forfetaria, indipendentemente dall’importo dei redditi percepiti).

Gli interessati non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Mediante la modifica del comma 2 dell’articolo 24- bis del TUIR si dispone l’innalzamento a:

    • 300.000 euro (in precedenza 200.000 euro) dell’imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione;
    • 50.000 euro (in precedenza 25.000 euro) dell’imposta sostitutiva dovuta per ciascuno dei familiari.

Tali modifiche trovano applicazione nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (intesa come dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del codice civile) a partire dal 1° gennaio 2026.

L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.

L’opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera f, della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.

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