
Indicazioni operative per l’attività ispettiva INAIL
L’INAIL con circolare n. 26 del 7 aprile 2025, oltre ad illustrare la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori, ha, altresì, riassunto le vigenti istruzioni operative sull’attività di vigilanza per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi.
Per quanto riguarda la disciplina in materia di prescrizione dei crediti dell’Inail verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Il decorso della prescrizione non rimane sospeso per l’intera durata dell’accertamento ispettivo.
In ordine agli atti inidonei ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione, preliminarmente si ricorda che l’articolo 2943, comma 4, stabilisce che essa viene interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.
Ne consegue che, con specifico riferimento alla materia assicurativa, il termine di prescrizione può essere interrotto da atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore.