
Illegittimità del TFR in busta paga con erogazione mensile
Con sentenza n.13525/2025 la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità della anticipazione del TFR in busta paga ogni mese in maniera continuativa pur a seguito di un accordo con i lavoratori ex art. 2120 c.c., inserito nella lettera di assunzione.
La Corte ha affermato che le condizioni di miglior favore, che il patto individuale può legittimamente introdurre al regime legale di anticipazione del TFR, NON POSSONO CONCRETIZZARSI IN UNA EROGAZIONE MENSILE, atteso che le stesse possono unicamente ampliare i presupposti legali stabiliti per le anticipazioni del TFR accantonato (il lavoratore deve avere almeno otto anni di anzianità, importo massimo del 70%, entro il tetto del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero totale dei dipendenti, causali riferite alle spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o all’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,…).
Di conseguenza secondo la cassazione l’Inps è abilitata a chiedere su tali somme erogate mensilmente la ordinaria contribuzione.
Sulla stessa questione ricordiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. 616 del 3 aprile 2025, con la quale ha fornito, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in merito alla legittimità della prassi di anticipo mensile del TFR in busta paga.
L’INL affronta la questione se l’anticipazione del TFR, effettuato oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla Legge n. 190/2014– che era limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 – sia consentita nei soli casi espressamente previsti dall’art. 2120 c.c. e, per l’effetto, se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima.
L’INL sostiene che in virtù della collocazione sistematica del rimando operato dal decimo comma dell’art. 2120 c.c., che si pone al termine della disciplina delle anticipazioni del TFR, è tuttavia da ritenere che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto UNA ANTICIPAZIONE DELL’ACCANTONAMENTO MATURATO AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE E NON UN MERO AUTOMATICO TRASFERIMENTO IN BUSTA PAGA DEL RATEO MENSILE che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
Tale operazione, peraltro, sembrerebbe contrastare con la stessa ratio dell’istituto che, come detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
In particolare l’INL ritiene che, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il PERSONALE ISPETTIVO DOVRÀ INTIMARE AL DATORE DI LAVORO DI ACCANTONARE LE QUOTE DI TFR ILLEGITTIMAMENTE ANTICIPATE ATTRAVERSO L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DISPOSIZIONE di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004.