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Garante privacy e smart working


Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 534 dell8 maggio 2025, ha affermato che il datore di lavoro NON può geolocalizzare i dipendenti in smart working.

Nel caso specifico il datore di lavoro rilevava la posizione geografica dei propri dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile, in modo da verificare la corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e lindirizzo dichiarato nellaccordo individuale di smart working.

Deve dunque ritenersi che il trattamento, da parte dellAzienda per il tramite dellapplicativo Time Relax, dei dati relativi alla posizione geografica del personale dipendente, essendo direttamente preordinato al perseguimento di una finalità non ammessa dalla disciplina di settore e relativa alla verifica di un particolare profilo dellattività dei lavoratori, ossia quello concernente losservanza dellaccordo con riferimento alla sede dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, è stato effettuato, tanto nei casi di cui alla lett. a) quanto in quelli di cui alla lett. b) del paragrafo 4.1 del presente provvedimento, in maniera non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità”, minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, nonché in assenza di un idoneo presupposto di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 6, 13, 25, 35 e 88 del Regolamento e dellart. 113 del Codice.

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