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Dimissioni per fatti concludenti e accesso alla NASpI


L’INPS, con circolare n. 154 del 22 dicembre 2025, illustra la disciplina recata dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024, che ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, e i suoi riflessi sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.

L’Istituto osserva che la disposizione ha previsto la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto medesimo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni.

L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta, tra l’altro, l’impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, mancando il requisito dell’involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

L’INPS richiama in proposito le istruzioni operative fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (circolare n. 6 del 27 marzo 2025) e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota n. 579 del 22 gennaio 2025).

In particolare, i chiarimenti secondo i quali l’effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma rientra nella facoltà del datore di lavoro valutare se, in caso di assenza ingiustificata protratta per un certo periodo di tempo, come da previsione normativa, avviare la “procedura” (comunicazione all’Ispettorato del Lavoro) di cui all’articolo 19 della Legge n.203/2024 per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per fatti concludenti. L’Istituto, inoltre, fa presente che, in merito a tale ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, è stato istituito su UniLav, dal 29 gennaio 2025, il nuovo codice cessazione “FC – dimissioni per fatti concludenti”. 

Nel caso, pertanto, di cessazione del rapporto di lavoro denunciata su UniLav con la causale “FC – dimissioni per fatti concludenti” è precluso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Laddove, invece, la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un’assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, può accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.

L’INPS precisa che, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, se successivamente all’avvio da parte del datore di lavoro della procedura di cui all’articolo 19 della Legge n.203/2024, il lavoratore rassegna le proprie dimissioni, anche per giusta causa, queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti.

Pertanto, laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, anche dopo l’avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, l’assicurato può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, sempre che assolva altresì all’onere probatorio di cui alla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 e che soddisfi i requisiti legislativamente previsti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Si ricorda che, in base alla citata circolare n.163 del 2003, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda di NASpI con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

 

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