
Dimissioni di fatto e durata prevista dal CCNL per l’assenza ingiustificata
Il Tribunale di Milano, con la sentenzan.4953 del 29 ottobre 2025, ha affermato che per le “dimissioni per fatti concludenti” vale il termine già previsto dal CCNL per le assenze che danno luogo al licenziamento disciplinare e non i 15 giorni che valgono soltanto se il CCNL non ha disciplinato l’assenza ingiustificata.
l Tribunale di Milano respinge la tesi secondo cui il termine legale di 15 giorni previsto dall’ art. 26 c. 7-bis D.Lgs. 151/2015 rappresenti la soglia minima perché si producano gli effetti delle “dimissioni volontarie di fatto” (in contrasto anche con l’orientamento del Ministero del lavoro).
Il testo di legge è, infatti, inequivocabile nello stabilire un criterio alternativo e prioritario: il termine di riferimento perché si producano gli effetti delle “dimissioni volontarie di fatto” è stabilito dalla contrattazione collettiva e solo in subordine, laddove la disciplina contrattuale nulla abbia previsto, opera il termine legale di 15 giorni.
Secondo il giudice il legislatore, nel rinviare alla contrattazione collettiva, ha inteso valorizzare la soglia di tolleranza individuata dalle parti sociali come critica, ossia il numero massimo di assenze ingiustificate, superato il quale è giustificata la sanzione massima espulsiva.