
Corte Costituzionale e impugnazione del licenziamento in caso di incapacità del lavoratore
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 depositata in data 18 luglio 2025, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’articolo 6, primo comma, della Legge 15 luglio 1966, numero 604 (Norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua IMPUGNAZIONE, anche in via stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di DUECENTOQUARANTA GIORNI dalla ricezione della sua comunicazione.
La Corte ha ritenuto che la disposizione censurata abbia una manifesta irragionevolezza, ponendosi in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione e violando, al contempo, il diritto al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.) e alla sua tutela (art. 35, primo comma, Cost.), anche in sede giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.).
La Corte è andata oltre al termine ordinario dei 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento nel caso di incapacità di intendere e volere del lavoratore ma ha mantenuto comunque fermo lo sbarramento finale (per mantenere la sicurezza dei rapporti giuridici) costituito dal termine massimo complessivo per l’impugnazione giudiziale, pari a duecentoquaranta giorni, dato dalla somma del termine per la contestazione stragiudiziale (fissato, dal primo comma dell’art. 6, in sessanta giorni) e del successivo termine per il deposito del ricorso, anche cautelare, o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato (stabilito dal secondo comma in centottanta giorni).
Nel caso concreto una lavoratrice alla quale era stato intimato il licenziamento disciplinare, e che si era trovata, al momento della ricezione del recesso datoriale, in uno stato depressivo di tale gravità da dover essere sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio, non aveva per tale ragione esperito l’impugnazione stragiudiziale entro il termine prescritto, ma solo dopo aver recuperato la pienezza delle sue facoltà intellettive e volitive.