
Congedo Parentale e il Congedo Parentale a Ore: come presentare la domanda
L’INPS, con messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, comunica l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata secondo le disposizioni di legge, ossia l’80% della retribuzione per un mese e 60% (80% per il solo 2024) per un ulteriore.
- l’Istituto precisa che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.
- A tale fine è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.
- La procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022.
- Nel caso in cui, invece, l’evento ricada nell’anno 2023, l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024).
- Nel caso in cui, infine, l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1° gennaio 2024, si applicano le disposizioni della Legge di Bilancio 2024 e non è quindi necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo).
- Il medesimo criterio opera nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023.
L’articolo 1, comma 359, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), e l’articolo 1, comma 179, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), hanno disposto, rispettivamente, l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) e l’elevazione, dal 30% al 60% (80% per il solo anno 2024) della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese da fruire entro il sesto anno di vita del bambino (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
La previsione della Legge di Bilancio 2023, relativa all’elevazione dell’indennità per un mese, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
La previsione della Legge di Bilancio 2024, relativa all’elevazione dell’indennità per un ulteriore mese, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.