
Applicazione voce di tariffa 0722 INAIL
L’INAIL, con circolare n. 38 del 24 giugno 2025, ripercorre la storia della attuale voce 0722 delle tariffe dei premi 2019, approvate con Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019, e fornisce chiarimenti sul suo ambito applicativo.
Con le tariffe 2019 (D.I. 27 febbraio 2019), la declaratoria della voce di tariffa 0722, uguale per tutte le gestioni tariffarie, è stata modificata come segue: Attività d’ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l’uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici.
Sono stati fissati i seguenti tassi medi: Industria 5 per mille, Artigianato 6 per mille, Terziario 4 per mille, Altre attività 5 per mille.
Ambito applicativo della voce 0722 delle tariffe 2019
- La nuova declaratoria della voce 0722 delle Tariffe dei premi 2019 non ha una portata innovativa rispetto alla storia della voce e alle attività a essa riferibili limitandosi a introdurre la dizione “attività d’ufficio” in luogo della precedente previsione di “Personale (…) che fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio”, contenuta nella medesima voce delle precedenti Tariffe 2000 (D.I. 12 dicembre 2000).
- Inoltre, nella voce 0722 delle Tariffe dei premi 2019 è stato espressamente ricompreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici. Sono state invece escluse dalla voce 0722 le operazioni di cassa ricondotte, dal 1⁰ gennaio 2019, nell’ambito dell’attività commerciale. Sono state altresì scorporate dalla voce 0722, in quanto oggetto della nuova voce 0726 delle Tariffe dei premi 2019, le Attività dei centri di elaborazione dati. Realizzazione di software e siti web, comprese l’assistenza software e l’eventuale assistenza hardware eseguita congiuntamente, anche svolte presso terzi. Attività delle agenzie di comunicazione esclusi i servizi di pubblicità di cui alla voce 0721. Compreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto.